Quando si intende procedere all’edizione di un periodico è importante osservare alcuni specifici adempimenti - oltre agli obblighi di deposito e a quelli relativi al registro delle opere protette:
Designare un Direttore responsabile
Ogni periodico deve avere un direttore responsabile, che deve essere un giornalista. Nel caso di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico il direttore responsabile può non essere un giornalista, ma in questo caso occorre far domanda al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti per l’iscrizione del direttore nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Registrare il periodico presso la cancelleria del tribunale civile
Prima della pubblicazione del periodico deve essere fatta domanda di registrazione del periodico stesso presso la sezione stampa della cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la pubblicazione deve effettuarsi.
Iscriversi al ROC
Gli editori di periodici devono anche iscriversi presso il Registro degli Editori di Comunicazione (ROC) tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel
sito dell’Autorità
Gli editori iscritti dovranno annualmente inviare al ROC alcune dichiarazioni relative all’aggiornamento dei dati circa l’assetto proprietario, la composizione degli organi amministrativi e l’elenco delle testate edite. Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ogni nuova testata deve essere segnalata al ROC.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62 i soggetti iscritti al ROC possono evitare di effettuare la registrazione del periodico presso la cancelleria di tribunale. Di fatto però attualmente ci risulta che tutte le cancellerie continuino a pretendere la registrazione. In attesa di chiarimenti sul punto è quindi opportuno continuare ad effettuare sia la registrazione del periodici presso il tribunale che la segnalazione degli stessi al ROC.
Apporre il codice ISSN
Il codice ISSN ha le stesse finalità soddisfatte per il settore dei libri dal codice ISBN. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sui siti
www.issn.org
Trasmettere l'IES all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Per l’editore di periodici è inoltre obbligatorio trasmettere ogni anno l'Informatica Economica di Sistema (IES) -contenente i dati economici dell’attività editoriale svolta nell’anno precedente- all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità.
Pubblicare il bilancio d'esercizio
Gli editori che pubblicano periodici con più di 12 uscite l’anno e che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno devono inoltre pubblicare ogni anno su tutte le testate edite il bilancio di esercizio.
Riportare le indicazioni obbligatorie
Per i periodici sono in linea di massima applicabili le indicazioni obbligatorie -titolo, autore, editore, stampatore, anno di pubblicazione- e le indicazioni opportune previste per i libri. A queste si aggiungono indicazioni tipiche connesse alla data delle singole uscite, il loro numero progressivo e la periodicità.
Pubblicare periodici in forma digitale
Gli obblighi per la pubblicazione di periodici in forma digitale corrispondono in linea di massima a quelli previsti per i periodici tradizionali, con alcune semplificazioni connesse al fatto che al momento non è per esempio previsto l'obbligo del deposito legale di tali contenuti e del deposito presso il Servizio per il diritto d'autore del MIBACT e fatti salvi gli opportuni adattamenti alle indicazioni obbligatorie connesse alla pubblicazione -per esempio non dovrà essere evidentemente indicato il nome dello stampatore, ma del fornitore che ha realizzato per conto dell'editore la versione digitale-.